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Tecnologia

L’Italia vuole conservare per 6 anni i tabulati telefonici e telematici

Un emendamento approvato in sordina rischia di trasformare l’Italia in un incubo di sorveglianza di massa.
Riccardo Coluccini
Macerata, IT
Immagine: Shutterstock

Nella seduta della Camera dei deputati di mercoledì 19 luglio è stato approvato l'emendamento 12-bis.020 che sancisce la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per la durata di 6 anni.

Secondo le attuali normative — dopo che lo scorso 30 giugno era scaduta la proroga introdotta dal D.L. 7/2015 sull'antiterrorismo che aveva esteso la conservazione di tali dati per altri 2 anni (fino al 30 giugno 2017 appunto) — i dati telefonici devono essere conservati per un massimo di 24 mesi, mentre quelli telematici per 12 mesi come stabilito dall'articolo 132 comma 1 del Codice della privacy, che afferma la necessità per i fornitori di tali servizi di conservare questi dati "per finalità di accertamento e repressione dei reati."

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Con questo emendamento i dati saranno conservati per 6 anni, un'eternità nella dimensione temporale della vita digitale.

Ci troviamo nuovamente di fronte alla strumentalizzazione della lotta al terrorismo per far trasformare leggi straordinarie — e che quindi dovrebbero avere carattere di eccezionalità e limitatezza nel tempo — nella norma, finendo con l'abusare sistematicamente i diritti dei cittadini.

L'emendamento approvato dalla Camera si inserisce all'interno del disegno di legge in merito alle "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" — necessario per aggiornare le leggi italiane secondo le direttive europee più recenti — e, come si può leggere dal testo dell'emendamento, è introdotto "[…] al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale […]."

Ci troviamo nuovamente di fronte alla strumentalizzazione della lotta al terrorismo per far trasformare leggi straordinarie — e che quindi dovrebbero avere carattere di eccezionalità e limitatezza nel tempo— nella norma, finendo con l'abusare sistematicamente i diritti dei cittadini. Questo approccio rientra inoltre nella narrazione del perenne stato di emergenza, adottata da altri stati europei, e che sta travolgendo l'intero continente con gravi rischi per i diritti civili.

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Questo emendamento è stato inserito, si legge nel testo, "In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017": l'articolo 20 richiede regole di giurisdizione per garantire che i reati di terrorismo possano essere perseguiti in modo efficace ma a questo punto l'efficacia richiesta va ad infrangersi duramente contro la mancanza di proporzionalità e di limitazione temporale che questo emendamento introduce.

Anche se i dati conservati non riguardano direttamente il contenuto delle nostre comunicazioni ma solamente i loro metadati, possono comunque rivelare aspetti sensibili riguardo la nostra sfera personale: in diversi casi è stato possibile estrarre informazioni riguardo gli interessi, le condizioni fisiche e psichiche, ed analizzare persino i pattern del sonno, sfruttando semplicemente i metadati della nostra attività sul web — ossia le pagine che visitiamo e le informazioni riguardo l'orario ed il luogo della nostra connessione.

In diversi casi è stato possibile estrarre informazioni riguardo gli interessi, le condizioni fisiche e psichiche, ed analizzare persino i pattern del sonno, sfruttando semplicemente i metadati della nostra attività sul web.

Della conservazione dei dati aveva parlato anche il Garante per la privacy Antonello Soro, intervenuto in audizione nella commissione permanente Lavori pubblici e comunicazioni del Senato per parlare di un altro ddl, quello contro l'anonimato sui social network: nel suo intervento aveva sottolineato come la conservazione dei dati di traffico per finalità investigative sia legittima solo nel rispetto della "proporzionalità tra privacy ed esigenze investigative; limitazione delle categorie di dati, dei tempi di conservazione e dei soggetti interessati dalla misura a quanto strettamente necessario per esigenze di contrasto di gravi reati."

Il Garante aveva sottolineato inoltre che "persino la parificazione della durata della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (portando anche quest'ultima a 24 mesi), se non giustificata da specifiche esigenze investigative, potrebbe risultare incompatibile con l'interpretazione forte del principio di proporzionalità sancita dalla Corte." Sembra quindi evidente che l'estensione a 6 anni sia oltremodo incompatibile con il principio di proporzionalità.

Al momento, dobbiamo sperare in un intervento del Senato per eliminare del tutto questo emendamento.