FYI.

This story is over 5 years old.

Tecnologia

​La Cassazione dice sì al trojan di Stato per la criminalità organizzata

Il documento diffuso oggi dalla Cassazione chiarisce la sentenza del 29 aprile e allarga i settori di utilizzo del "trojan di Stato"
via Shutterstock

Dopo la massima provvisoria depositata dalla Corte Suprema della Cassazione il 29 aprile scorso, le motivazioni della sentenza diffuse oggi confermano l'indirizzo della giustizia per le intercettazioni di carattere informatico.

Laddove in precedenza la intercettazione e le captazioni effettuate attraverso l'utilizzo di virus e spyware informatici erano ritenute legittime solamente nell'ambito di indagini su criminalità organizzata, e solamente previa notifica del dove e del quando di ogni singola intercettazione, oggi le motivazione della sentenza diffuse dalle Cassazione affermano che quando si tratta di criminalità organizzata non sono necessari orpelli burocratici: le intercettazioni sono ammesse, anche con i virus informatici.

"Limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un 'captatore informatico' in dispositivi elettronici portatili, anche nei luoghi di privata dimora, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa," si legge nelle motivazioni della sentenza. In breve, viene ribadita la possibilità a sfruttare i trojan per le indagini, e a ciò viene aggiunto il fatto che questi captatori possono essere sfruttati in senso piuttosto libero, non notificando in precedenza la loro presenza alle autorità.

Inoltre, le motivazioni delle sentenza diffuse dalla Cassazione allargano il raggio di azione della pratica, "per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cpp (associazione di stampo mafioso, terrorismo, riduzione in schiavitù, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, ndr), ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere ex articolo 416 cp, correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato."

In contrapposizione all'apertura dimostrata nel documento, le motivazioni della sentenza integrano alcuni paragrafi relativi ai recenti sviluppi per quanto riguarda la normazione del cosiddetto trojan di Stato, indicando la necessità manifestata da alcuni parlamentari di introdurre una legislazione precisa per l'ambito al fine di evitare abusi, "Si tratta di proposte di legge che trovano fondamento nei contributi dottrinali che si sono confrontati con le prime applicazioni del particolare strumento tecnologico in argomento e che, in modo sostanzialmente concordo, auspicano l'intervento di una specifica normativa che disciplini i "casi" ed i "modi" dell'azione investigativa per mezzo di programmi informatici inoculati da remoto, considerando i canoni di proporzionalità e di necessità dell'ingerenza pubblica nella vita privata nonché quello della ragionevolezza di tale intrusione."

Una normazione della pratica sembra ancora lontana—Nel frattempo, le motivazioni della sentenza della Cassazione creano un precedente importante, che permette a spyware e trojan di intrufolarsi in settori sempre più ampi della giustizia italiana.